1. E’ costituita la “Società Italiana di Medicina Specialistica” (in breve ed in appresso
denominata “S.I.M.S.”).
2. La S.I.M.S. non ha fini di lucro e non si propone nè finalità sindacali nè finalità politiche partitiche.
3. La S.I.M.S. è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle previste dal Codice Civile.
Articolo Quattro
1. La S.I.M.S. si prefigge finalità scientifiche, di ricerca in ogni settore di interesse per la salute dei singoli e collettiva, di ordine culturale nel quadro più ampio della Medicina olistico-
ecologica. Cura in particolare la formazione e l’aggiornamento professionale mediante propri organi di informazione caratterizzati dall’ impiego delle più avanzate tecniche
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muovere le più opportune iniziative culturali
ed organizzative finalizzate: alla prevenzione (primaria, secondaria e terziaria); all’educazione alla salute; allo svolgimento anche in forma integrata di opere e servizi, con particolare riferimento alle ragioni professionali, alla convenienza ed al miglioramento della qualità dell’assistenza.
3. La S.I.M.S., inoltre, allo scopo di favorire la più corretta distribuzione sul piano nazionale e locale degli specialisti appartenenti alle diverse branche si propone lo studio, la ricerca ed il confronto per l’individuazione del numero degli specialisti per singola branca sulla base di una effettiva domanda medica.
4. La S.I.M.S. persegue i suddetti scopi anche con il concorso di istituzioni pubbliche e/o private locali, nazionali ed internazionali (Società scientifiche, Università, Ministeri, Enti locali, Fondazioni, Organismi e Organizzazioni professionali, ecc.) comunque interessati al progresso della scienza medica ed alla tutela della salute.